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Ritardo nel pagamento e regolazione morosità

Leggi le info utili per la gestione dei ritardi nei pagamenti

Ritardo nel pagamento e regolazione morosità

Il mancato pagamento delle bollette dell'acqua dà seguito ad una serie di azioni:

  1. Sollecito bonario: ti avvisiamo con una comunicazione di cortesia che la prossima bolletta si avvicina alla data di scadenza per il pagamento - questa tipologia di avviso non ha valore di costituzione in mora
  2. Costituzione in mora: Dopo un primo sollecito bonario, saranno attivate le azioni di recupero del credito. Riceverai una raccomandata o una pec indicante: il termine ultimo entro cui pagare, prima di incorrere nelle misure di limitazione, sospensione o distacco della fornitura; la data a partire dalla quale la fornitura potrà essere limitata, sospesa o disattivata.
  3. Regolazione della morosità: rappresenta l'insieme di azioni e procedure che utilizziamo per il recupero del credito e le misure volte a facilitare il rientro del pagamento (anche tramite rateizzazione) da parte degli utenti morosi.
La limitazione o la sospensione della fornitura idrica per morosità non sarà fatta nei giorni festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi. Fanno eccezione a questa procedura i mancati pagamenti di piani di rateizzazione, che prevedono l’impegno al pagamento delle rate pena limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura senza ulteriori preavvisi.

Passa alla scheda successiva "Regolazione morosità" per approfondire l'argomento


Riferimenti normativi
Per approfondimenti inerenti il quadro normativo consulta la pagina disciplina del servizio idrico integrato

Cosa succede se non si paga una bolletta entro il termine di scadenza

In caso di mancato pagamento della bolletta entro il termine di scadenza, indicato nella bolletta stessa, procederemo con diritto al recupero del credito. Procederemo come di seguito riportato:

  • Ti inviamo, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta, un sollecito bonario di pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata). Il sollecito contiene i riferimenti alla bolletta non pagata, i canali disponibili per comunicare l'avvenuto pagamento o contestare il sollecito, e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, sarà avviata la procedura di costituzione in mora. Nel sollecito saranno anche indicate le regole relative ai termini che devono essere rispettati e, in particolare, gli effetti, in caso di mancato pagamento, circa l'attivazione da delle procedure per la limitazione, la sospensione e l'eventuale disattivazione della fornitura dell'utenza disalimentabile
  • In seguito alla ricezione del sollecito bonario di pagamento, qualora non siano stati saldati gli importi dovuti secondo termini e modalità contenute nel medesimo sollecito, ti invieremo, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, una comunicazione di costituzione in mora, con raccomandata o PEC. La costituzione in mora contiene i riferimenti alla bolletta non pagata e al sollecito bonario, indicherà la possibilità di chiedere la rateizzazione dell'importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto, i canali disponibili per comunicare l'avvenuto pagamento o contestare la costituzione in mora e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, potremo limitare, sospendere o disattivare la fornitura

Il termine ultimo per il pagamento del debito, indicato nella costituzione in mora, non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati dalla data in cui hai ricevuto il sollecito bonario. Se entro il termine ultimo il debito non è stato pagato e non hai aderito al piano di rateizzazione proposto, assorbiremo il deposito cauzionale a copertura della morosità. Se il debito è superiore al deposito cauzionale, trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui hai ricevuto il sollecito bonario, potremo attivare la procedura di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.

Riferimenti:
articoli 3, 4 e 7 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019


È possibile rateizzare una bolletta non pagata?

Sì, con la costituzione in mora sarà offerto un piano di rateizzazione. Per aderire alla rateizzazione devi pagare la prima rata almeno cinque giorni prima della data indicata nella costituzione in mora come termine ultimo di pagamento. Il piano di rateizzazione deve avere una durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili di frequenza pari a quella della fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti. La tua volontà di ricorrere al piani di rateizzazione personalizzato o per un periodo inferiore a 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o comunque in modalità documentabile. Se non paghi una rata, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e, se previsto dal piano di rateizzazione, dovrai saldare l'intero debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se non lo fai, saremo costretti a procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso.

Riferimenti:
articolo 5 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del del 16/07/2019


Casi in cui la fornitura non può essere sospesa per morosità

La fornitura non può essere sospesa né disattivata per le utenze "non disalimentabili", che sono:

  • Utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus idrico
  • Utenze ad "uso pubblico non disalimentabile" quali, ad esempio, scuole, ospedali, strutture militari o di vigilanza, carceri, bocche antincendio.

Per tutti gli utenti, la fornitura non può essere limitata, disattivata o sospesa per morosità se l'importo non pagato riguarda servizi diversi dal servizio idrico.

Riferimenti:
articolo 2 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019


Come avviene la limitazione della fornitura

La limitazione della fornitura è un intervento tecnico che può precedere la sospensione della fornitura, e avviene mediante l'installazione, da parte nostra, di un dispositivo (riduttore di flusso) che limita la quantità di acqua erogabile. L'intervento di limitazione deve in ogni caso assicurare alle utenze domestiche residenti l'erogazione del quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri al giorno per abitante.
Per le utenze domestiche residenti diverse da quelle titolari del bonus idrico, si può procedere alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver accertato l'impossibilità tecnica della limitazione. In questi casi, prima di procedere alla sospensione, dovrai aver ricevuto una comunicazione in cui sono indicate le motivazioni per le quali risulta tecnicamente impossibile procedere alla limitazione.
Una volta inviata questa comunicazione, potremo procedere con la sospensione della fornitura.

Riferimenti:
articolo 7 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019


Come avviene la sospensione per le utenze ad uso domestico residente

Per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus idrico, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all'intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:

  • Trascorsi 25 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata e/o se non ci risultato che sei destinatario di una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi
  • Trascorsi 20 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure sei è già stato costituito in mora nell'arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità

Se l'intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, potremo sospendere la fornitura solo dopo averti inviato una comunicazione scritta che indichi i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.
Le utenze domestiche residenti titolari di bonus idrico e le utenze con uso pubblico non disalimentabile non possono essere sospese o disattivate.
Per tutte le utenze, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.

Riferimenti:
articolo 7 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019


Come avviene la limitazione o sospensione per le utenze condominiali

In caso di utenza condominiale, procederemo alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.
Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l'intero importo dovuto, potranno essere attivate le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.

Riferimenti:
articoli 12, 13 e 67 dell’Allegato A (RQSII) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 655/2015/R/idr del 23/12/2015


Quali sono i costi aggiuntivi nei casi di bollette pagate in ritardo

Se la bolletta viene pagata in ritardo potremo chiederti di pagare, oltre a quanto dovuto per il debito scaduto:

  • Gli interessi di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5% e calcolati a partire dal giorno di scadenza della bolletta
  • Il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora
  • I costi di limitazione/sospensione/disattivazione e i costi di riattivazione della fornitura.

Se il debito è superiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se sei già stato costituito in mora nei 18 mesi precedenti, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità, potremo chiedere anche i costi sostenuti per l'intervento di limitazione della fornitura, incluso il costo del limitatore, qualora tale intervento risulti tecnicamente fattibile.

Agli utenti con uso domestico residente titolari di bonus idrico e alle utenze con "uso pubblico non disalimentabile", saranno applicati solo gli interessi di mora e il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora.

Riferimenti:
articoli 4 e 7 dell’Allegato A (REMSI) alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 311/2019/R/idr del 16/07/2019



tabella costi regolazione morosità

I costi indicati in tabella sono applicati, in via transitoria, nelle more del definitivo aggiornamento del nuovo “Regolamento di utenza del S.I.I.”


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